Le procedure di insolvenza transfrontaliere, modalità di recupero credito e nuove competenze

REGOLAMENTO (CE) N. 1346 DEL CONSIGLIO DEL 29 MAGGIO 2000, attualmente vigente e REGOLAMENTO (UE) 2015/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015, che entrerà in vigore a partire dal 26 giugno 2017 e riguarderà le procedure aperte successivamente a tale data.

Il diritto dell’Unione Europea è parte integrante e imprescindibile del nostro ordinamento. Ciò, in particolar modo, a seguito della riforma operata con legge (cost.) 18 ottobre 2001 n. 3, che ha sostituito l’art. 117 della nostra carta costituzionale, ed ha espressamente attribuito al diritto dell’Unione Europea rango costituzionale.

In tale prospettiva, anche nell’ambito delle procedure concorsuali, la legge nazionale va inderogabilmente coordinata con le fonti normative UE.

La libertà di circolazione e di stabilimento, l’attuale dimensione socioeconomica e l’intensificarsi dei traffici commerciali suggeriscono ai Curatori, ai Commissari giudiziali, ma anche agli stessi difensori dei creditori, di effettuare, sin dal momento di apertura delle singole procedure concorsuali  verifiche ad ampio raggio tese ad appurare l’esistenza o meno di situazioni giuridiche intra e/o extra territorio nazionale, vuoi per  pianificare l’attività liquidatoria (nel rispetto del  principio di par conditio creditorum), vuoi per un efficace recupero del credito, vuoi per una corretta appostazione dei crediti in bilancio.

 L’attività di cui sopra sarà vincolante, a partire dal 26.06.2017, con l’entrata in vigore della normativa europea che pone al centro dell’attenzione l’esigenza delle imprese e l’affidabilità dei rapporti commerciali.

Il legislatore eurounitario ha previsto, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti  (p.e. diritti reali, e i contratti di lavoro), dall’altro, la possibilità di ricorrere a un’unica procedura principale di insolvenza di carattere universale, affiancata, in via eventuale, da procedure secondarie locali con finalità puramente liquidatorie.

La procedura secondaria può essere aperta nello stato membro in cui il debitore ha una dipendenza e gli effetti sono limitati ai beni situati in tale stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale consentono di rispettare le esigenze di uniformità all’interno della Comunità.

La normativa di cui sopra è stata ulteriormente rafforzata con l’approvazione del recente Regolamento (UE) 2015/848 del Paralamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.

Il nuovo regolamento si applicherà  soltanto alle procedure di insolvenza aperte successivamente al 26.06.2017.

 La recente normativa introduce numerosi vantaggi sia in termini di recupero crediti transfrontalieri, sia in termini di sostegno ai processi di ristrutturazione dei debiti avviati dalle imprese in stato di insolvenza.

E’ cambiato il lessico: il sostantivo curatore  è stato sostituito da “amministratore della procedura di insolvenza” e tra le definizioni di cui all’art. 2 compare quella anche di “debitore non spossessato”.

E’ stata ampliata la facoltà dell’amministratore delle procedure di insolvenza di proporre piani di ristrutturazione (art. 47).

Viene dettata una specifica disciplina in ordine al contenuto della domanda di insinuazione al passivo, usando moduli uniformi elaborati a norma dell’art. 88 reg.

 La nuova normativa prevede, altresì, una serie di salvaguardie per prevenire il forum shopping pretestuoso o fraudolento. In sede prefallimentare, il Giudice ha il dovere di verificare d’ufficio la propria competenza (art. 3). Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile ai terzi. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in altro stato membro entro i tre mesi precedenti al domanda di apertura della procedura concorsuale.

 Importanti novità infine riguardano riguardano i gruppi di società a cui viene dedicato uno specifico capo.

Avv. Angela Marino (Avvocato a Salerno)

http://www.cassandramarinolaw.com

http://www.athlaw.co.uk

 


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