Il 17 NOVEMBRE 2016 ho presenziato all’udienza tenutasi in CORTE DI GIUSTIZIA C-9/16, a Lussemburgo.
La controversia e’ stata promossa in via pregiudiziale da un giudice tedesco nell’ambito di un procedimento penale.
Le questioni pregiudiziali sottoposte all’esame delle Corte afferivano agli articoli 67, paragrafo 2, TFUE e 20 e 21 del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).
In particolare, veniva chiesto al Giudice europeo se queste disposizioni ostino a una normativa nazionale, che, allo scopo di impedire o vietare ingressi illegali nel territorio sovrano di tale stato membro o di prevenire determinati reati contro la sicurezza delle frontiere, conceda alle autorità di polizia dello stato membro interessato la facoltà di accertare sul suo territorio, entro la fascia di 30 km lungo il confine dello Stato membro in questione con gli Stati contraenti della Convenzione di applicazione dell’Accordo Schengen del 14 giugno 1985, l’identità di qualsiasi persona indipendentemente dal comportamento della stessa e dalla presenza di particolari circostanze, senza con ciò procedere, ai sensi degli articoli 23 e ss. del codice frontiere Schengen, al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alla frontiera interna.
Mi limiterò in questo primo “abstract” a segnalare una questione importante emersa durante il processo, riservando una trattazione più diffusa sul trattato Schengen e sulla libera circolazione ad una successiva pubblicazione.
Durante il processo, tra il Giudicante e le parti processuali, nello specifico il rappresentante della Commissione europea (parte interessata al processo, essendo in corso una procedura di infrazione), è sorta una discussione anche sugli articoli 19 del TFUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonchè sulle modalità di esercizio della sovranità nazionale.
In particolare è stata ribadita la necessità che la normativa interna non sia discriminatoria e garantisca la certezza del diritto, anche attraverso una forma di conoscenza della legge, che sia facile e accessibile a tutti.
Questi parametri sono fondamentali ed impongono una rilettura (in chiave europea) anche delle leggi interne. Sotto questo aspetto mi sembra ci siano diverse questioni che i cittadini italiani ed europei, in generale, sia quali consumatori che quali professionisti ed imprenditori potrebbero invocare (solo per fare un esempio l’Italia sconta ancora una normativa, che andrebbe adeguata, sulla non effettività dell’accesso alla giustizia in favore delle imprese che versano in difficoltà economica).
Chiunque sia interessato ad approfondire questi temi o per una consulenza legale, può contattarci ai numeri evidenziati nel blog.
Avv. Angela Marino – Salerno.
Avv. Angela Marino in Salerno