Sintesi della relazione al convegno “Europa: Nuove Imprese e procedure transfrontaliere. Il caso Brexit.” a cura dell’avv. Angela Marino
Il “Regolamento UE 2015/848” [1] e il disegno di legge delega al governo “per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” rappresentano una novità rispetto all’impostazione normativa tradizionale, vengono introdotti e raffinati istituti nuovi, che hanno la chiara finalità di sostenere la ripresa economica del cittadino (e quindi non più solo dell’imprenditore) che vuole ritornare ad investire e che nei principi di cui all’art. 41 della nostra costituzione si riconosce.
In realtà, sia la normativa interna, che quella europea, ruotano intorno ad una visione più solidaristica rispetto al passato in favore di chi esercita attività di impresa, con il chiaro intento di promuovere in questo modo una ripresa economica collettiva.
In tale contesto si inserisce la Raccomandazione della Commissione Europea del 12 marzo 2014[2], che rappresenta un punto di partenza importante per interpretare, sia la riforma nazionale in corso di approvazione, sia il regolamento europeo che entrerà in vigore a giugno.
Si tratta di un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza e segna il definitivo superamento di una visione fosca dell’indebitato, non più destinato ad uscire dai circuiti della vita quotidiana, sociale o economica che sia, ma da soccorrere ancor prima che la crisi lo conduca al collasso.
Obiettivo della Commissione, in particolare, è dare una seconda opportunità ai debitori onesti che falliscono, garantendo un più facile e rapido accesso all’esito esdebitativo, precluso a chi abbia agito scorrettamente prima o dopo l’apertura della procedura.
Nel primo considerando si legge infatti: “Obiettivo della presente raccomandazione è garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell’Unione, l’accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l’insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale. Un altro obiettivo è dare una seconda opportunità in tutta l’Unione agli imprenditori onesti che falliscono”.
Al considerando 5 si chiarisce che: “Il Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio disciplina esclusivamente questioni relative alla competenza, al riconoscimento, all’esecuzione, alla legge applicabile e alla cooperazione nelle procedure d’insolvenza transfrontaliere. La proposta di modifica del regolamento, presentata dalla Commissione, estende il campo di applicazione del regolamento alle procedure di prevenzione che promuovono il salvataggio del debitore economicamente valido e danno una seconda opportunità agli imprenditori. Tuttavia, la modifica proposta non affronta le disparità esistenti tra le procedure nazionali di prevenzione”.
Solo per completare il quadro di informazioni si ricorda che, a livello dei singoli stati membri, sono in corso di esame progetti di modifica e di integrazione delle normative nazionali in materia, in linea con le indicazioni di cui alla sopra citata raccomandazione.
Nel nostro caso è stato, perciò, approvato dalla Camera dei deputati il primo febbraio 2017 il disegno di legge presentato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, trasmesso alla Presidenza del Senato il 03 febbraio 2017 [3], avente ad oggetto la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa.
Il disegno di legge è in linea con le indicazione della Commissione Europea e con il nuovo regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 che entrerà in vigore il 26 giugno 2017, e sostituirà il Regolamento attualmente vigente 1346/2000 (ad eccezione per alcune disposizioni come l’art. 86 già in vigore dal 26 giugno 2016, l’art. 24 paragrafo 1, che si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2018 e l’art. 25 che entrerà in vigore a decorrere dal dal 26 giugno 2019).
Oggi è inevitabile che, anche attraverso il commercio internet, si vadano a costruire rapporti che non sono solo limitati al territorio nazionale, ma che si estendono su un mercato extraterritoriale con tutte le conseguenze in termini di giurisdizione e normativa applicabile.
In tale prospettiva, pertanto, è importante chiarire l’esatta portata della normativa europea direttamente applicabile (ai sensi dell’art. 117 cost.) ai rapporti commerciali e alle procedure concorsuali, che si sviluppano nel nostro ordinamento.
A ciò si aggiunga che è necessario arrivare preparati, sia laddove si svolgano incarichi di commissario giudiziario che di curatore nella ricostruzione dell’attivo, sia nell’esercizio dell’impresa e nella gestione del portafoglio clienti e di assistenza agli stessi.
Il regolamento si divide in sette Capi:
Il capo I sulle Disposizioni Generali è così strutturato:
ambito di applicazione (art. 1),
portata delle definizioni utilizzate (art. 2),
competenza giurisdizionale internazionale (art. 3), la verifica della competenza (art. 4), il regime delle impugnazioni (art. 5), la normativa processuale e sostanziale applicabile alle azioni che derivano direttamente dalle procedure d’insolvenza e la legge applicabile ai singoli rapporti sostanziali (artt. 7-18).
L’art. 1, a conferma del cambio di rotta da parte del legislatore, è sostanzialmente diverso rispetto all’art. 1 del Regolamento abrogato.
Vecchia formulazione | Nuova formulazione |
Art 1
1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore. 2. Il presente regolamento non si applica alle procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici o gli enti creditizi, le imprese d’investimento che forniscono servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, agli organismi d’investimento collettivo.
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Art 1
1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali pubbliche, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione, a) un debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un amministratore delle procedure di insolvenza, b) i beni e gli affari di un debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice, oppure c) una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali è concessa da un giudice o per legge al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori, purché le procedure per le quali è concessa la sospensione prevedano misure idonee a tutelare la massa dei creditori e, qualora non sia stato raggiunto un accordo, siano preliminari a una delle procedure di cui alle lettere a) o b). Laddove le procedure di cui al presente paragrafo possano essere avviate in situazioni in cui sussiste soltanto una probabilità di insolvenza, il loro scopo è quello di evitare l’insolvenza del debitore o la cessazione delle attività di quest’ultimo. Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell’allegato A. 2. Il presente regolamento non si applica alle procedure di cui al paragrafo 1 che riguardano: a)le imprese assicuratrici; b)gli enti creditizi; c)le imprese d’investimento e le altre imprese o enti nella misura in cui siano contemplati dalla direttiva 2001/24/CE, oppure d)gli organismi d’investimento collettivo.
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Viene meno il requisito dell’insolvenza e dello spossessamento del debitore, si delinea il concetto di probabilità di insolvenza, da cui si evince proprio lo scopo di evitare l’insolvenza stessa del debitore.
Nell’allegato A) del regolamento in esame, per quanto riguarda l’Italia, le procedure che possono beneficiarne sono: Fallimento, Concordato Preventivo, Liquidazione coatta amministrativa, Amministrazione straordinaria, Accordi di ristrutturazione, Procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento del consumatore (accordo o piano), liquidazione dei beni.
Art. 3. Sulla competenza internazionale è stato riformulato
Art. 3 Vecchia formulazione | Art. 3 Nuova formulazione |
1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.
2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio. 3. Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione. 4. Una procedura d’insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 puo` aver luogo prima dell’apertura di una procedura principale d’insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti casi: Ovvero b) allorché l’apertura della procedura territoriale d’insolvenza è richiesta da un creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede è situata nello Stato membro, trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito deriva dall’esercizio di tale dipendenza |
1. Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore («procedura principale di insolvenza»). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza. Per le persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività. Tale presunzione si applica solo se la sede principale di attività non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza. Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza. 2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio. 3. Se è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie di insolvenza. 4. La procedura d’insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può solamente aver luogo prima dell’apertura di una procedura principale d’insolvenza di cui al paragrafo 1 allorché: a) in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si possa aprire una procedura d’insolvenza di cui al paragrafo 1, oppure b) l’apertura della procedura territoriale d’insolvenza sia richiesta da: i) un creditore il cui credito deriva o è legato all’esercizio di una dipendenza situata nel territorio dello Stato membro in cui è richiesta l’apertura della procedura territoriale, oppure ii) un’autorità pubblica che, secondo il diritto dello Stato membro nel cui territorio si trova la dipendenza, ha il diritto di chiedere l’apertura della procedura d’insolvenza. Se la procedura principale d’insolvenza è aperta, la procedura territoriale diviene una procedura secondaria di insolvenza.
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Si contrasta maggiormente il forum shopping, individuando la giurisdizione del giudice in funzione del centro “di gestione degli interessi” dell’imprenditore “in modo abituale e riconoscibile”: centro di gestione che coincide, fino a prova contraria, nella sede legale (tale criterio si applica solo se la sede legale non è stata spostata negli ultimi tre mesi).
In ogni caso, a sommesso avviso di scrive, tale limitazione temporale non andrebbe esasperata, sia dal legislatore europeo che da quello nazionale, dal momento che un’eccessiva limitazione potrebbe determinare la violazione del principio di libertà di circolazione
Art. 7 stabilisce la legge applicabile.
“1. Salvo disposizione contraria al presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello stato membro nel cui territorio è aperta la procedura.
- La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. In particolare, essa determina quanto segue:
- a) i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza;
- b) i beni facenti parte della massa fallimentare e la sorte dei beni acquisiti dal debitore sopo l’apertura della procedura di insolvenza;
- c) i poteri, rispettivamente, del debitore e dell’amministratore delle procedure di insolvenza;
- d) le condizioni di opponibilità della compensazione;
- e) gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;
- f) gli effetti della procedura d’insolvenza sulle azioni giudiziarie promosse da singoli creditori, salvo che per i procedimenti giudiziari pendenti;
- g) i crediti da insinuare nella massa fallimentare del debitore e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di insolvenza;
- h) le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti;
- i) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l’apertura della rpocedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione;
- j) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante procedure di composizione;
- k) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza;
- l) l’onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza;
- m) le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento e all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori”.
A tale norma seguono poi una serie di regimi particolari per determinate categorie di diritti.
Capo II
Tratta il riconoscimento della procedura di insolvenza, suoi effetti e i poteri dell’amministratore
Di questo capo particolare importanza riveste l’art. 19, che afferma un principio importante:
“1. La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno stato membro competente in virtù dell’art. 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato di apertura.
- La disposizione di cui al primo comma si applica anche quando un debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri.
- Il riconoscimento di una procedura di cui all’art. 3, par. 1, non osta all’apertura di una procedura di cui all’art. 3, par 2, da parte del giudice di un altro Stato membro. Quest’ultima è una rpocedura secondaria di insolvenza ai sensi del capo III.
Ed infatti come preciserà il successivo art. 20, ai fini del riconoscimento, non sarà necessario ricorrere ad ulteriori formalità.
Importante da segnalare è che, per i registri fallimentari, è prevista un’apposita disposizione. Inoltre, l’art. 25 ha introdotto un sistema di interconnessione dei registri fallimentari attraverso la creazione di un portale Europeo da adottarsi entro il 26 giugno 2019.
Capo III
Disciplina il sistema delle Procedure secondarie di insolvenza.
Art. 34.
“Se la procedura principale di insolvenza è stata aperta dal giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro, il giudice di tale altro Stato membro competente ai sensi dell’art. 3, par 2, può aprire una procedura d’insolvenza secondaria di insolvenza a norma delle disposizioni di cui al presente capo. Se la procedura principale di insolvenza presupponeva l’insolvenza del debitore, la situazione di insolvenza del debitore non è riesaminata nello stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta.
Art. 35
“Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria di insolvenza la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta”.
La novità della riforma consiste anche nella possibilità da parte dell’Amministratore della procedura secondaria di assumere impegni per evitare l’apertura della procedura secondaria (art. 36) e nella facoltà di proporre piani di ristrutturazione (art. 47), nonchè la conversione della procedura secondaria in un altro tipo di procedura a norma del diritto nazionale.
La legittimazione a chiedere l’apertura della procedura secondaria è in capo:
- a) all’amministratore della procedura principale di insolvenza;
- b) a qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l’apertura della procedura secondaria di insolvenza.
Non potevano non mancare nel quadro in parola gli obblighi di cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza e tra i giudici (artt. 41-42-43)
Capo IV
Informazioni dei creditori e insinuazione dei loro crediti
Art. 53
Diritto di insinuazione dei crediti
“Un creditore straniero può insinuare i crediti nella procedura d’insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Ai fini esclusivi dell’insinuazione dei crediti non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da altro professionista legale”.
Per la procedura saranno elaborati appositi moduli recanti l’intestazione “Insinuazione di crediti” in tutte le lingue ufficiali.
Capo V
Procedure d’insolvenza delle società facenti parte di un gruppo di società
Art. 56
Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza
“1. Se la procedura d’insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo di società, l’amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura relativa a una società del gruppo coopera con l’amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura relativa ad un’altra società dello stesso gruppo, nella misura in cui tale cooperazione serva a facilitare la gestione efficace di tale procedura, non sia incompatibile con le norme applicabili e non comporti conflitto di interessi. Tale cooperazione può assumere qualsiasi forma, comprese quelle della conclusione di accordi o protocolli.
- Nell’attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, gli amministratori delle procedure di insolvenza:
- a) si scambiano quanto prima ogni informazione potenzialmente utile all’altra procedura, purchè siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;
- b) verificano la possibilità di coordinare la gestione e la sorveglianza degli affari delle società del gruppo sottoposte a procedure d’insolvenza e, in caso affermativo, coordinano tale gestione e sorveglianza;
- c) verificano la possibilità di una ristrutturazione delle società del gruppo sottoposte a procedure d’insolvenza e, in caso affermativo si coordinano quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione coordinato.
Ai fini delle lettere b) e c), tutti o alcuni degli amministratori delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 possono convenire di conferire ulteriori poteri all’amministratore delle procedure di insolvenza nominato in una delle procedure laddove un tale accordo sia consentito dalle norme applicabili a ciascuna procedura. Possono altresì convenire la ripartizione di taluni compiti tra di essi, laddove una tale ripartizione sia consentita dalle norme applicabili a ciascuna procedura”.
Può essere nominato un coordinatore e deve essere potenziata anche qui la operazione tra amministratori e giudici, al fine di verificare la possibilità di una ristrutturazione delle società.
Il capo relativo ai gruppi si articola in Sezione I e II e la sezione 2 in due sottosezioni.
Nella Sezione II, sottosezione I è prevista la disciplina delle domande di apertura delle procedure di coordinamento di gruppo.
– Le procedure di coordinamento possono essere aperte innanzi a qualsiasi giudice competente per le procedure di insolvenza nei confronti delle società del gruppo (art. 61),
– Vige la regola della priorità della domanda ,
– tuttavia può essere prevista la scelta del giudice per le procedure di coordinamento su accordo degli amministratori delle procedure.
Capo VI
Protezione dei dati
Anche in questa materia si applica la direttiva sul trattamento sui dati personali
Ai sensi dell’art. 83: “I dati personali conservati nei registri fallimentari nazionali di cui all’art. 24 sono accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica fino a che restano accessibili ai sensi del diritto nazionale”.
Capo VII
L’art. 84. Applicazione nel tempo.
“1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte successivamente al 26 giugno 2017. Gli atti compiuti dal debitore prima di tale continuano a essere disciplinati dalla legge ad essi applicabile al momento del loro compimento.
2. In deroga all’articolo 91 del presente regolamento, il Regolamento (CE) n. 1346/2000 continua ad applicarsi alle procedure di insolvenza che rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento e che sono state aperte anteriormente al 26 giugno 2017”.
§§§
Il quadro normativo si completa, come detto sopra, con il disegno di legge delega al Governo sulle discipline della crisi di impresa, approvato dalla Camera dei Deputati il 1 febbraio 2017 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 3 febbraio 2017 [3] cit..
L’art. 1 (oggetto della delega al Governo e procedure per l’esercizio della stessa), comma 2, chiarisce: “Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo tiene conto della normativa dell’Unione europea e in particolare del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, nonché dei principi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da rendenrle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie”.
L’art. 2 (Principi generali), comma 1 lett. e), f), g), p) fissa obiettivi importanti, quali p.e.:
lett. “e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all’apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell’imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all’art. 9 della presente legge;
lett. f) recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di centro degli interessi principali del debtore definita dall’ordinamento dell’Unione europea;
lett. g) dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purchè funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purchè la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un’idonea soluzione alternativa;
lett. p) armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, e nella direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonché nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea”.
Viene, altresì, introdotta una specifica normativa per i gruppi di imprese, con ciò riprendendo i principi “suggeriti” dalla giurisprudenza nazionale in ordine alla possibilità di presentare un unico ricorso e, come indicato nel regolamento UE, stabilire comunque obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all’estero.
In conclusone, ci stiamo avviando verso un auspicabile processo di europeizzazione e modernizzazione della normativa esistente.
L’auspicio è perciò che il Senato proceda celermente all’esame del disegno di legge, e soprattutto che, nell’attuare la delega, il legislatore proceda con una visione moderna e internazionalistica dei mercati, sostenendo colui che assume il rischio di impresa, che purtroppo talvolta è “vittima” del mercato, troppo spesso condizionato da fattori imprevedibili e da logiche che all’imprenditore onesto, ma sfortunato, sfuggono.
(Avv. Angela Marino)
[1] legata all’idea che le procedure concorsuali fossero riservate all’imprenditore destinato ad uscire dalla scena produttiva ed economica
[2]http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-254_it.htm http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/140312_en.htm
[3] http://www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2017/02/27/ddl-crisi-d-impresa-le-novita-introdotte-dalla-camera-sulla-liquidazione-giudiziale/ddl%20pdf.pdf