Diniego di omologa del piano del consumatore per difetto del requisito di meritevolezza.

Per accedere alla procedura ex art. 12 bis legge 3/2012, presupposto soggettivo è la qualità di soggetto non fallibile o di debitore non esercente attività imprenditoriale o professionale, mentre requisito oggettivo è il persistente stato di sovraindebitamento.

I requisiti vengono più compiutamente indicati nell’art. 6) della legge sopra indicata, e cioè:

  1. a) per “sovra indebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente,
  2. b) per “consumatore”: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Possono pertanto accedere a tale procedura il commerciante, il professionista o l’imprenditore, purchè l’indebitamento non sia ricollegabile alla propria attività commerciale, professionale o imprenditoriale, ma alla qualità di mero consumatore.

 Diversamente, dalla disciplina del concordato preventivo, il Tribunale che è chiamato a valutare la fattibilità o meno del piano deve verificare la sussistenza del requisito di meritevolezza, dal momento che la normativa è posta a tutela del consumatore, che versi in una situazione di sovra indebitamento per motivi estranei alla propria volontà, e cioè: malattie, licenziamenti, disoccupazione, crisi familiari, etc..

Ciò posto, al fine di evitare un abuso dello strumento (e/o situazioni ove si potrebbe configurare un’ipotesi di cui all’art. 415 cc secondo comma), la recente giurisprudenza di merito (p.e. Tribunale di Torre Annunziata provvedimento 12.12.2016) ha negato l’omologa del piano del consumatore, ritenendo che “il giudice prima di omologare il piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”, con la conseguenza che “anche la mera accumulazione ingiustificata di prestiti – pur in assenza di accertati intenti fraudolenti o abusivi o di volontà preordinata a non rispettare i propri impegni contrattuali – è idonea a essere considerata elemento ostativo all’accesso alla procedura”.

(Avv. Angela Marino)


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