E’ abbastanza frequente l’abuso dello strumento della compravendita per “proteggere” il proprio patrimonio dalle aggressioni dei creditori e per sottrarsi (quasi impunemente) alla propria responsabilità patrimoniale.
Al riguardo, per sanzionare tali condotte illegittime, perché in frode ai creditori (con inevitabili gravi conseguenze sul sistema economico), sia la giurisprudenza di merito (vedi p.e. Tribunale di Salerno sent. n. 956 del 23.02.2017, g.i. dott. M. E. Del Forno), sia di Cassazione, hanno chiarito che uno degli elementi presuntivi circa il carattere fittizio dell’alienazione sia da ricercare nell’effettività o meno del pagamento del prezzo.
La Corte di Cassazione nella recentissima sentenza del 02.03.2017 n. 5326 ha precisato che “qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può tuttavia ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti”.
(Avv. Angela Marino)