E’ possibile chiedere un sequestro conservativo nel territorio italiano e instaurare il merito in un Paese Straniero.
Sulla questione si è espressa con una recente sentenza (n. 24/2017) la Corte di appello di Salerno.
La normativa, di cui all’art. 669 ter comma 3 c.p.c., stabilisce che, qualora la causa di merito appartenga alla giurisdizione di un giudice straniero, la domanda cautelare può essere proposta comunque in Italia dinanzi al giudice del luogo in cui il provvedimento cautelare deve essere eseguito, che sarebbe competente per materia o valore.
D’altra parte, anche l’art. 24 della Convenzione di Bruxelles del 1969 già prevedeva una netta scissione tra la competenza italiana a concedere la misura cautelare e il difetto di giurisdizione italiana per il merito.
La normativa infatti afferma esplicitamente che i provvedimenti cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente possono essere richiesti all’Autorità di detto Stato (nella specie, l’Italia) “anche se in forza di quanto stabilito nella convenzione la competenza a conoscere del merito è attribuita al giudice di un altro Stato contraente”.
La procedura, in ambito UE, per ottenere l’esecutività è regolata dal Regolamento n. 44/2001.
Nel caso in esame, si trattava di un credito che una Banca di nazionalità maltese vantava nei confronti di cittadini italiani. Per tale motivo (e anche per esigenze di celerità), abbiamo proposto un ricorso per sequestro conservativo innanzi al Tribunale competente dove si trovavano i beni dei debitori e instaurato il merito innanzi alla Corte civile maltese, che nell’arco di 40 giorni ha emesso la relativa sentenza di merito.
Purtroppo, ci sono voluti quasi due anni per ottenere in Italia l’esecutività!
Avv. Angela Marino (Italia)