L’ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA PER DISCENDENZA o “IURE SANGUINIS”

Avv. Valerio Salomone

La cittadinanza italiana è regolata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dai relativi regolamenti di esecuzione quali, in particolare, il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362. Con tale Legge, si è dato spazio alla volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e si è riconosciuto il diritto alla titolarità di più cittadinanze.

Cosa è la cittadinanza italiana “iure sanguinis” o “per discendenza”? Chi ne ha diritto?

E’ una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano ma nati in uno Stato estero che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio (in base al principio dello “ius soli”). La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza: quella del luogo dove si è nati (in base allo “ius loci”) e quella derivante dal fatto di essere discendente di cittadino italiano (in virtù del principio dello “iure sanguinis” per cui è cittadino italiano il figlio o la figlia, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita).

Come si acquista?
La cittadinanza iure sanguinis può essere acquisita seguendo due strade: la via amministrativa e la via giudiziale.

La procedura amministrativa.
In questo caso si avvia una procedura amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana. La competenza, in Italia, è del Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza.
All’Estero la competenza è della rappresentanza consolare italiana competente, dove il richiedente risiede. In questo caso, si dovrà presentare presentare una istanza corredata di tutti i documenti necessari a provare la discendenza da genitore o capostipite italiani.
Quali i requisiti?

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell’avo italiano (figli, nipoti etc.), compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana. Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite il reperimento e la verifica di una serie di documenti tra cui:l’estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano, gli atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, l’atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, tradotto e legalizzato se formato all’estero, gli atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, il certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente interessato.
Nel caso in cui i discendenti siano nati dopo la naturalizzazione o perdita della cittadinanza da parte dell’avo, non potranno richiedere la cittadinanza italiana iure sanguinis.
La cittadinanza italiana “iure sanguinis” può aversi sia per parte di padre sia per parte di madre italiani.
Tuttavia, è importante ricordare che la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione italiana. Nel caso il richiedente sia nato prima di tale data, la richiesta non è esclusa ma potrà farsi solo in via giudiziale, presso i Tribunali italiani.

Il procedimento giudiziale.
La procedura giudiziale di ottenimento della cittadinanza italiana è una procedura con cui si attiva un giudizio davanti a un Tribunale italiano per ottenere la cittadinanza italiana su ordine del Giudice.
In quali casi?
Si segue il procedimento giudiziale:
a) Nel caso di discendenza da sola madre italiana coniugata all’estero con straniero (o se da avo per linea femminile), quando il richiedente è nato prima del 1 gennaio 1948. In questo caso è stata riconosciuta la possibilità ai figli nati prima del ‘48 da sola madre italiana di essere riconosciuti ma la procedura deve essere fatta giudizialmente. Successivamente infatti alla Costituzione Italiana (1948), la giurisprudenza italiana (sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983; sentenza della Cassazione Sez. Un. n. 4466 del 2009) ha esteso il riconoscimento della cittadinanza anche per i figli nati da madre italiana, dando così attuazione anche ai principi di cui alla Convenzione di New York del’79 nella parte che concerne l’uguaglianza della donna anche nel vedere riconosciuti “diritti uguali a quelle degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza”.
b) Nel caso di diniego della procedura amministrativa di riconoscimento della cittadinanza italiana o nel caso la stessa superi (ora) i 36 mesi.

Il procedimento giudiziale comporta la necessità di instaurare un giudizio davanti ai Tribunali italiani e richiede l’assistenza di un avvocato italiano per tutte le fasi del giudizio.


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