Il d.lgs 12 gennaio 2019 n. 14 in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017 n. 155 ha introdotto il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII), espressione dell’esigenza di attuare una riforma organica e sistematica delle procedure concorsuali. Il nuovo Codice parte da un presupposto: la tempestiva emersione della crisi aumenta le possibilità di risanamento dell’impresa, evitandole l’insolvenza e conseguentemente il fallimento (rectius liquidazione giudiziale), salvaguardando così la continuità aziendale ed i livelli occupazionali.
Gli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore costituiscono, congiuntamente agli obblighi di segnalazione gravanti sugli organi di controllo societari nonché su creditori pubblici qualificati, strumenti di allerta finalizzati alla tempestiva rilevazione degli indizi della crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.
La crisi, dunque, non rappresenterà più necessariamente la fine dell’impresa ma, se correttamente rilevata e gestita, solo una fase della vita della stessa.
A causa della grave emergenza epidemiologica in corso, l’entrata in vigore del CCII è stata posticipata al 1 settembre 2021, eccetto per alcune disposizioni che sono già entrate in vigore il 16 marzo 2019. Tra queste l’art 375 CCII, che modificando l’art. 2086 c.c. ha introdotto nuovi obblighi per gli imprenditori. Tale norma recita: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Il CCII fa propria tale disposizione e la cristallizza all’art. 3, operando però una distinzione tra imprenditore individuale ed imprenditore collettivo: all’obbligo dell’imprenditore collettivo di adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c. si contrappone l’obbligo dell’imprenditore individuale di adottare “misure idonee” a rilevare tempestivamente la crisi e di assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
Ma cosa si intende per assetti organizzativi adeguati?
Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni ed alla complessità della società, alla natura ed alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale.
Esso, dunque, presuppone:
– La separazione dei compiti e delle funzioni;
– La presenza di un organigramma in grado di garantire che il potere decisionale sia effettivamente esercitato ad un appropriato livello di responsabilità e competenza;
– Un sistema di individuazione, valutazione e gestione dei rischi (cd. risk assessment);
– Un sistema di controllo interno, idoneo a prevenire i rischi individuati;
Per la realizzazione di tale assetto organizzativo, assume particolare importanza anche la redazione del piano industriale, ossia il documento che espone in modo organico le direzioni strategiche dell’impresa, i principali obiettivi economici e finanziari, le nuove iniziative e gli investimenti previsti.
Il piano industriale deve essere redatto in modo tale da fissare gli obiettivi di medio e lungo periodo e deve permettere la verifica, in corso d’opera, del grado di raggiungimento di tali obiettivi, al fine di correggere prontamente il tiro e salvaguardare la continuità aziendale.
Orbene, nonostante i numerosi dubbi sollevati in dottrina circa l’effettiva portata innovativa della riforma de quo, non si può non condividere l’intenzione del legislatore: una gestione corretta, oculata e strutturata dell’impresa, non solo riduce la possibilità di crisi aziendali ma qualora le stesse si dovessero verificare, sarebbero rilevabili già nel loro stato embrionale, con maggiori possibilità di evitare l’insolvenza.
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Qualora avessi qualche dubbio e/o necessità di chiarimento in ordine ai nuovi obblighi imposti agli imprenditori dal d.lgs 14/2019, contattaci, saremo lieti di discuterne insieme!
a cura di p. avv. Margherita Acciaro