Il trust, la cui traduzione letterale e’ “fiducia”, è un istituto che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale. In particolare instaura una relazione per cui delle proprietà sono detenute da una parte a beneficio di un altra parte.
In parole povere è creato da un soggetto che conferisce il patrimonio in trust (settlor) e che trasferisce la proprietà ad un fiduciario (trustee). Il fiduciario detiene tale proprietà per i beneficiari (beneficiaries) del trust. Questi ultimi sono i soggetti che ricevono I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio del trust o che possono utilizzare le quote del patrimonio loro assegnate. Ovviamente tutti i passaggi devono essere incardinati in un documento (deed) con cui il settlor comunica la volonta’ di spogliarsi del patromonio, cedendolo al trustee. In questo documento sono anche contenuti i nomi dei beneficiaries, che possono essere persone fisiche e giuridiche, enti o quant’altro sia legalmente identificabile, anche se non ancora in vita (per esempio un nipote del settlor che debba ancora nascere).
L’istituto del trust poteva sorgere solo in un ambiente giuridico di Common Law, dove venivano definite norme di carattere generale e si evitavano di specificare le regole nel dettaglio e di Equity, le cui regole sono definite come risposta alla mancanza di ‘coscenza’ e di conseguenza di giustizia nell’applicazione della legge ( chi fosse interessato alla storia di questo istituto raccontero’, in separata sede, perche’ il trust nacque addirittura durante le crociate).
Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere. In Gran Bretagna ve ne sono cosi’ tanti modelli che e’ impossibili elencarli in questo semplice, breve, articolo.
Ritengo opportuno invece soffermarmi su quello che puo’ essere lo scopo del trust. Anche qui il professionista si puo’ sbizzarrire nell’individuare i possibili utilizzi dell’istituto.
Premesso che lo scopo del trust deve potere essere sempre considerato meritevole secondo i principi dell’ordinamento giuridico inglese, tra gli usi più frequenti vi sono quelli motivati da:
- Asset protection: segregazione e protezione dei beni: spesso il trust viene istituito a protezione di beni mobili ed immobili. Una delle caratteristiche del trust è infatti la segregazione del patrimonio conferito cosicché esso risulterà insensibile ad ogni evento pregiudizievole (ad esempio un fallimento), che coinvolge personalmente uno o più soggetti protagonisti del trust. Per questa sua utilissima caratteristica il trust viene sempre di più impiegato in Gran Bretagna per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose. Inoltre, con il trust si può tentare di preservare l’anonimato con un nome completamente inventato (ad es., “Bidi bodi bu Trust”). Anche se ritengo queste strategie assai discutibili, sia dal punto di vista etico che giuridico.
- Privacy: Il trust puo’ essere creato per mera riservatezza. Le disposizioni contenute nel trust possono essere riservate, e questo può essere un motivo sufficiente per la sua creazione.
- Wills and estate planning: tutela del patrimonio per finalità successorie. Spesso un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio, per lo piu’ immobiliare ed inserito nei testamenti. Serve anche a tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili.
- Charity: enti di beneficenza: in molti ordinamenti di common law gli enti di beneficenza debbono essere costituiti in forma di trust; tra questi rientrano anche le Charity (una specie di fondazione), che potremmo definire il modello piu’ semplice di trust (ne parleremo diffusamente in altro articolo di questo blog).
- Tax planning: vantaggi di natura fiscale: un trust può dare vantaggi fiscali. Se pero’ il risparmio di imposta è l’unico motivo che ha spinto ad istituire un trust, oppure e’ evasivo, puo essere sanzionato perche contrario alla legge.
Sebbene manchi in Italia un sistema simile si e’ potuto utilizzare il trust inglese, a seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1º luglio 1985. L’istituto invero sta prendendo piede anche in Italia e, soprattutto al nord, ne sono stati costituiti gia’ molti.
Questi appena elencati, insieme a tanti altri, possono essere gli scopi ed I motivi per costituire un trust in Gran Bretagna e/o in Italia. Se vuoi discutere della costituzione e registrazione di un trust e delle sue finalita’ e comunque per saperne di piu’, puoi contattare i tuoi avvocati italiani ai numeri evidenziati in questo sito.